Art. 32.
(Forme di promozione della cultura cinematografica).
1. Dopo due mesi dall'uscita di un'opera cinematografica ne è autorizzata
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la proiezione da parte di enti pubblici, associazioni, scuole e università per fini culturali e senza scopo di lucro.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che organizzano le proiezioni sono previsti meccanismi di defiscalizzazione dei costi di organizzazione.